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Gara #52
Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite stipula di Accordo Quadro con Agenzia del lavoro della durata di 48 mesi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Informazioni appalto
09/08/2024
Aperta
Servizi
€ 566.000,00
GUASTI MICHELA
Categorie merceologiche
7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
Inviato esito
1
B2C1B89376
Qualità prezzo
Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite stipula di Accordo Quadro con Agenzia del lavoro della durata di 48 mesi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite stipula di Accordo Quadro con Agenzia del lavoro della durata di 48 mesi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
€ 566.000,00
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Determina n. 532 del 20.12.2024
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 12730090151 | RANDSTAD ITALIA SPA |
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Cardinale | Francesca | Presidente |
| Sampugnaro | Alessandra | Componente |
| Saoncella | Anna | Componente |
Commissione valutatrice
decreto n. 67
11/09/2024
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Guasti | Michela | Presidente |
| Segalini | Marta | Componente |
| Tornatore | Francesco | Componente |
Scadenze
02/09/2024 18:00
10/09/2024 18:00
11/09/2024 10:00
Allegati
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bandogara.pdf.p7m SHA-256: 28f6ed43feb7500b0b73ef00bb5c5f1443f6cea61f7734f555d7e6909af71c8f 09/08/2024 15:29 |
180.36 kB | |
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modelloc-dichiarazionipersonali.docx SHA-256: afede8a5c1a8a6889193a8ffd37eebb9cf04b2a99c6a9dced5582896490871b5 09/08/2024 15:29 |
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modelloe-assenzaconflittointeressi.docx SHA-256: 84b77ff61f4eae1436288a7094bdc13f55aaa74d11842523eb270a84f1c966d7 09/08/2024 15:29 |
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modellof-titolareeffettivopartecipanti.docx SHA-256: 4bcbe30d2a1a5d8800fc844cae31b76c9a7ea1925289c8fe4dadb0795b6b7b54 09/08/2024 15:29 |
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modelloh-dichiarazionifamiliariconviventi.docx SHA-256: 026e862d27d0998183deeb43abe6c650c70954a0b3a00d5c9bdc4319668e246b 09/08/2024 15:29 |
30.76 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 74f65cf9f073fb1e7883ad5d492b2ec4c5635782ddd502f01c9fb3c4434af8f9 23/12/2024 10:26 |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: b21e6b22e4abbc21feb46c10964d31821429d8578d652c4409beaa05792984b0 23/12/2024 16:42 |
17.26 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: e7cde9a7a7a8b345dc2f77c61e4f109b9d3f365e5173d61eef24c6f3bed6666c 23/12/2024 16:45 |
17.52 kB |
Chiarimenti
14/08/2024 10:36
Quesito #1
Spett.le Ente,Si inviano le seguenti richieste di chiarimenti:Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
- L’attuale fornitore.Cordiali saluti
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
- L’attuale fornitore.Cordiali saluti
19/08/2024 14:56
Risposta
Spett.le Operatore Economico,si conferma che la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e si specifica quanto segue:i lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione sono n. 3;in merito all’inquadramento di tali lavoratori, n. 2 sono inquadrati nell'Area degli Assistenti (di cui 1 nel profilo di Assistente Amministrativo Contabile e 1 nel profilo di Assistente Tecnico) e n. 1 è inquadrato nell'Area dei Funzionari nel profilo di Funzionario Tecnico Informatico; inoltre, le mansioni sono quelle previste dal Modello di schede identificative delle famiglie professionali per richiesta personale allegato al Capitolato Tecnico (Allegato 1 al Disciplinare di gara);riguardo alla tipologia contrattuale, si tratta di contratti di somministrazione a tempo determinato;la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi è pari a 6 mesi; si precisa che la durata dei contratti precedenti non può essere considerata indicativa di quelli futuri, poiché le richieste sono commisurate ai fabbisogni;tale personale è formato ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e idoneo alla mansione;l’attuale fornitore è ADECCO ITALIA S.p.A., C.F. 13366030156 e P. IVA 10539160969.Rimanendo a disposizione, si porgono cordiali saluti.Il Responsabile Unico del Progetto, Dott.ssa Michela Guasti.
22/08/2024 12:02
Quesito #2
Spett.le Ente,si inviano le seguenti richieste di chiarimentiIn relazione all’art. 4, comma 3, dello Schema di Accordo Quadro, in caso di sospensione delle prestazioni, posto che l’art. 33 del D.lgs. 81/2015 prevede testualmente che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si invita a precisare specificando che, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, l’ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza di ciascun contratto attuativo.In relazione all’art. 12 dello Schema di Accordo Quadro e all’art. 10 del Capitolato Tecnico, si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia. Si invita, inoltre, a puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20 % del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.In relazione all’art. 13 dello Schema di Accordo Quadro e all’art. 11 del Capitolato Tecnico, in caso di recesso, posto che l’art. 33 del D.lgs. 81/2015 prevede testualmente che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si invita a precisare specificando che, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, l’ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza di ciascun contratto attuativo.In relazione all’art. 13 dello Schema di Accordo Quadro e all’art. 14 del Capitolato Tecnico, si chiede di rettificare, sostituendo il foro competente con quello di Roma o Milano.In relazione all’art. 19 dello Schema di Accordo Quadro si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento.In relazione all’art 7 dello Schema di Accordo Quadro e all’art. 7 del Capitolato Tecnico, si chiede di precisare se avrà validità l’art. 10 del regolamento GDPR 2016/67, il quale prevede che: “il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.”.In relazione agli artt. 3 e 16 del Disciplinare di gara, si invita a confermare che tutti gli obblighi di formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza (inclusa la cd “formazione generale e specifica”) siano confermati in capo all’autorità.
28/08/2024 09:33
Risposta
RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 2QUESITI E RISPOSTESpett.le Ente,si inviano le seguenti richieste di chiarimentiQUESITO 2.1• In relazione all’art. 4, comma 3, dello Schema di Accordo Quadro, in caso di sospensione delle prestazioni, posto che l’art. 33 del D.lgs. 81/2015 prevede testualmente che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si invita a precisare specificando che, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, l’ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza di ciascun contratto attuativo.RISPOSTA QUESITO 2.1Si recepisce integrando il c. 3 come segue:3. La sospensione delle prestazioni può essere disposta nelle forme e nei termini di cui all’art. 121 del Codice dei Contratti precisando che verranno comunque portati alla naturale scadenza i contratti attuativi in corso.QUESITO2.2• In relazione all’art. 12 dello Schema di Accordo Quadro e all’art. 10 del Capitolato Tecnico, si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia. Si invita, inoltre, a puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20 % del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.RISPOSTA QUESITO 2.2Non si ritiene accoglibile la richiesta di specificazione della modalità di applicazione delle penali, né la limitazione al risarcimento degli eventuali danni causati alla Stazione appaltante. Per entrambe si farà riferimento alla normativa vigente in materia.QUESITO2.3• In relazione all’art. 13 dello Schema di Accordo Quadro e all’art. 11 del Capitolato Tecnico, in caso di recesso, posto che l’art. 33 del D.lgs. 81/2015 prevede testualmente che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si invita a precisare specificando che, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, l’ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza di ciascun contratto attuativo.RISPOSTA QUESITO 2.3Si recepisce integrando il c. 1 e/o unico di entrambi come segue:La Committente può recedere dal presente contratto conformemente a quanto stabilito dall’art. 123 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo che verranno comunque portati alla naturale scadenza i contratti attuativi in corso.QUESITO 2.4• In relazione all’art. 13 dello Schema di Accordo Quadro e all’art. 14 del Capitolato Tecnico, si chiede di rettificare, sostituendo il foro competente con quello di Roma o Milano.RISPOSTA QUESITO 2.4Non si ritiene accoglibile la rettifica richiesta in quanto il foro competente è quello della sede centrale della Stazione appaltante.QUESITO 2.5• In relazione all’art. 19 dello Schema di Accordo Quadro si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento.RISPOSTA QUESITO 2.5Si recepisce integrando il c. 4 come segue:4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento e gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679.QUESITO 2.6• In relazione all’art 7 dello Schema di Accordo Quadro e all’art. 7 del Capitolato Tecnico, si chiede di precisare se avrà validità l’art. 10 del regolamento GDPR 2016/67, il quale prevede che: “il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.”RISPOSTA QUESITO 2.6Si conferma che la previsione contrattuale è coerente con le disposizioni dell’art.10 del GDPR 2016/679.QUESITO 2.7• In relazione agli artt. 3 e 16 del Disciplinare di gara, si invita a confermare che tutti gli obblighi di formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza (inclusa la cd “formazione generale e specifica”) siano confermati in capo all’autorità.RISPOSTA AL QUESITO N. 2.7Si conferma.Parma, lì 28.08.2024Il Responsabile Unico del Progetto(Dott.ssa Michela Guasti)
28/08/2024 09:30
Quesito #3
Spettabile Ente,Con riferimento alle previsioni relative all'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore avviato alla mansione, si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 1 del d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Si chiede quindi di confermare che la sorveglianza sanitaria, comprese eventuali visite preassuntive, saranno onere in capo a codesto ente come previsto ex lege.cCordiali saluti.
28/08/2024 13:45
Risposta
QUESITOSpettabile Ente,Con riferimento alle previsioni relative all'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore avviato alla mansione, si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 1 del d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Si chiede quindi di confermare che la sorveglianza sanitaria, comprese eventuali visite preassuntive, saranno onere in capo a codesto ente come previsto ex lege.cCordiali saluti.RISPOSTA AL QUESITOSi conferma.Parma, lì 28.08.2024Il Responsabile Unico del Progetto(Dott.ssa Michela Guasti)
29/08/2024 15:58
Quesito #4
Spettabile Ente,si chiede cortesemente di confermare che copertina, indice ed eventuale documentazione esplicativa (allegati CV, Catalogo Formativo, tabelle ecc) sono esclusi dal computo totale delle 15 facciate dell'offerta tecnica.Cordiali saluti.
03/09/2024 15:42
Risposta
Si conferma.Tuttavia, al fine di agevolare l’attività della Commissione di gara, si invita a contenere tale documentazione a quella realmente utile alla valutazione, collegando il singolo documento in modo chiaro alla proposta tecnica e, se possibile, evidenziandone le parti di reale interesse.
29/08/2024 16:27
Quesito #5
Spett.le ADBPO, In riferimento alla Vostra risposta al quesito 2.6 e tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 10 in merito al trattamento dei dati giudiziari e considerando le necessità della Committente (come previsto dagli articoli 7 dello schema di accordo quadro e del capitolato tecnico), si propone di essere nominati come responsabili del trattamento per quanto concerne tali dati. Qualora la Committente sia disponibile ad accettare la nostra posizione, si trasmette il nostro atto di nomina; qualora la Committente disponga di un Suo modello, siamo disponibili a valutarlo.Cordiali Saluti
03/09/2024 15:50
Risposta
Si conferma piena disponibilità ad individuare con l’affidatario la corretta modalità di gestione delle reciproche responsabilità nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy, ciò premesso, si ritiene di rinviare la condivisione della modulistica alla successiva fase contrattuale.Il Responsabile Unico del Progetto (Dott.ssa Michela Guasti).
30/08/2024 11:55
Quesito #6
Spett.le Ente,formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti/osservazioniCAPITOLATO – SCHEMA CONTRATTOArt.5 CAPITOLATOPosto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al finedi valutare la sua idoneità alla mansione specifica;b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”Si evince, dunque, che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di chiarire a chi spetta l’onere economico delle visite pre assuntive dei lavoratori somministrati.Art.10 CAPITOLATO – ART.12 SCHEMA CONTRATTOSi chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti,Artt.11 -12 CAPITOLATO – Artt. 13 – 14 SCHEMA CONTRATTOSi chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15.Cordiali saluti
03/09/2024 16:27
Risposta
QUESITO N. 6.1CAPITOLATO – SCHEMA CONTRATTOArt. 5 CAPITOLATOPosto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;RISPOSTA AL QUESITO N. 6.1Si richiama il chiarimento già fornito al quesito 2.7 confermando che tutti gli obblighi di formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza (inclusa la cd “formazione generale e specifica”) sono in capo alla SA.QUESITO N. 6.2CAPITOLATO – SCHEMA CONTRATTOArt. 5 CAPITOLATOLa verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al finedi valutare la sua idoneità alla mansione specifica;b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”Si evince, dunque, che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di chiarire a chi spetta l’onere economico delle visite pre assuntive dei lavoratori somministrati.RISPOSTA AL QUESITO N. 6.2Si richiama l’art. 5, lett. b) del Capitolato tecnico che prevede che resti in capo all’affidatario (in quanto remunerato con il margine di agenzia) l’onere dell’ “Eventuale accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore avviato alla mansione (esclusa la sorveglianza sanitaria prevista dal d.lgs. 81/2008 che è a carico di ADBPO)”.Non si ritiene che tale previsione del capitolato contrasti con le disposizioni di cui all’art. 35, c.4 del D.lgs. 81/2015 e art. 41 del D.lgs. 81/2008 che fanno esplicito riferimento agli obblighi di prevenzione e protezione in capo all’utilizzatore (quindi necessariamente solo gli obblighi successivi alla formale assegnazione del personale all’utilizzatore).QUESITO N. 6.3Art. 10 CAPITOLATO – ART. 12 SCHEMA CONTRATTOSi chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti.RISPOSTA AL QUESITO N. 6.3Si conferma che si applicherà la normativa vigente che prevede il contraddittorio (art. 1, c.2, lett. t) dell’allegato II.14 D. lgs. 36/2023).QUESITO N. 6.4Artt. 11 – 12 CAPITOLATO – Artt. 13 – 14 SCHEMA CONTRATTOSi chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).Cordiali salutiRISPOSTA AL QUESITO N. 6.4Si conferma. Si richiama il chiarimento già fornito ai quesiti 2.1 e 2.3.Il Responsabile Unico del Progetto (Dott.ssa Michela Guasti)
02/09/2024 12:51
Quesito #7
Spett.le S.A.siamo a richiedervi i chiarimenti nel file in allegato.Distinti saluti.
04/09/2024 11:21
Risposta
QUESITO 7.1In considerazione di quanto indicato nell’b articolo 6.3 del disciplinare, si chiede conferma che non sarà considerato come requisito di partecipazione in quanto a mente della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr da ultimo sentenza n.605/2019) il massimo organo amministrativo di giustizia ha stabilito che nel caso di un appalto deve ritenersi illegittima la clausola del bando che richieda alle imprese partecipanti, come requisito di ammissione alla partecipazione, la disponibilità di sede operativa ubicata nel territorio dell’Ente. Il Giudicante ha precisato che la richiesta di questo requisito sin dalla data di presentazione della data anziché dopo l’aggiudicazione equivale a riservare la gara alle sole imprese che operano nel territorio, seppur vasto, in palese violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento richiamati dal codice dei contratti pubblici e dai principi cardine del diritto comunitario. Ne deriva che la disponibilità di una sede operativa nell’ambito di un determinato raggio chilometrico deve essere intesa come impegno a dotarsene in caso di aggiudicazione e non può essere considerato requisito di partecipazione (cfr. delibera ANAC n.250 DEL 12 LUGLIO 2007) Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, si richiede a codesta SA di cassare il requisito specifico di partecipazioneRISPOSTA QUESITO 7.1Si conferma quanto previsto all’art. 6.3 del Disciplinare e cioè “ovvero dichiarare la disponibilità ad aprirla in caso di aggiudicazione”.QUESITO 7.2Si chiede conferma che per soddisfare il requisito in relazione alle sedi territoriali si possa valutare positivamente il possesso di un temporary officeRISPOSTA QUESITO 7.2Si conferma se tale modalità risulta coerente con quanto richiesto all’art.6 del capitolato tecnico.QUESITO 7.3Considerando l’applicazione della clausola sociale e si chiede di indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra ed anche di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orarioRISPOSTA QUESITO 7.3Si rimanda ai chiarimenti già forniti al quesito 1.QUESITO 7.4Considerano che le vostre tabelle non sono aggiornate si chiede conferma che come da ccnl per l’area degli assistenti l’IVC è pari a 53,6 € e l’indennità di ente è pari a 291,67 €, mentre per l’area dei funzionari l’IVC è pari a 65,06 € e l’indennità di ente è pari a 386,5 €RISPOSTA QUESITO7.4Non si conferma.QUESITO 7.5Si chiede di poter conoscere una stima delle ore complessive della commessa e il numero dei lavoratori richiesti.RISPOSTA QUESITO 7.5Non si tratta di servizi ordinari e in continuità, pertanto non si è in grado di fare la stima richiesta.QUESITO 7.6Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanali;RISPOSTA QUESITO 7.6Il personale dovrà prestare servizio ordinariamente su 5 (cinque) giorni settimanali.QUESITO 7.7Si chiede di confermare che il ribasso percentuale sul margine di agenzia offerta, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratoriRISPOSTA QUESITO 7.7Si rinvia a quanto previsto all’art. 5, lett. B) del Capitolato.QUESITO 7.8Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costoRISPOSTA QUESITO 7.8Non si conferma. Si rinvia a quanto previsto all’art.5, lett.A) del capitolato che prevede la liquidazione del rateo di ferie ed ex festività nel costo dell’ora effettivamente lavorata.QUESITO 7.9Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;RISPOSTA QUESITO 7.9Non si conferma. Si rinvia a quanto previsto all’art. 5, lett. B) del Capitolato.QUESITO 7.10Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato.RISPOSTA QUESITO 7.10Non si tratta di servizi ordinari e in continuità, pertanto non si è in grado di fornire il dato richiesto.QUESITO 7.11In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;RISPOSTA QUESITO 7.11Non si conferma. Si rinvia a quanto previsto all’art. 5, lett. B) del Capitolato.QUESITO 7.12considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.;RISPOSTA QUESITO 7.12Non sono previste spese di pubblicazione. Si rinvia all’art.22 dello schema di Accordo Quadro.QUESITO 7.13Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente.RISPOSTA QUESITO 7.13Si rinvia ai chiarimenti già forniti al quesito n. 3.QUESITO 7.14nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.RISPOSTA QUESITO 14Si rinvia ai chiarimenti già forniti ai quesiti n. 2.7 e n. 3.QUESITO 7.15In ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)RISPOSTA QUESITO 7.15Si rinvia ai chiarimenti già forniti al quesito n. 2.3.QUESITO 7.16Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazioneRISPOSTA QUESITO 7.16Si conferma e si veda il chiarimento già fornito al quesito 2.5.Il Responsabile Unico del Progetto (Dott.ssa Michela Guasti)
02/09/2024 13:02
Quesito #8
Spett.le S.A. ,In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro:1) se vi è un interlinea da rispettare2) se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaboratoDistinti saluti.
04/09/2024 13:19
Risposta
Spett.le S.A. ,In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro:QUESITO 10.1se vi è un interlinea da rispettareRISPOSTA QUESITO 10.1Non è definita alcuna interlinea.QUESITO 10.2se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaboratoRISPOSTA QUESITO 10.2Si rinvia ai chiarimenti già forniti al quesito n. 4.Il Responsabile Unico del Progetto (Dott.ssa Michela Guasti)
02/09/2024 16:34
Quesito #9
Egregi,si segnala che nelle voci di costo da attribuire non è presente l'importo dell'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall' Art. 1, c. 28 - L. 213/2023.Si chiede conferma, che la percentuale di margine verrà applicata sul costo del lavoro effettivo così come previsto dal CCNL e dagli interventi normativi sullo stesso (come il caso di esempio).Cordiali saluti.
04/09/2024 11:24
Risposta
Si conferma, non è stata elencata in quanto trattasi di voce il cui riconoscimento è previsto per la sola annualità 2024.Si ricorda tuttavia che l’art.5 del Capitolato specifica che trattasi di elencazione esemplificativa e non esaustiva.Si conferma in quanto già esplicitato all’art. 5 lett A) del Capitolato.Il Responsabile Unico del Progetto (Dott.ssa Michela Guasti)
02/09/2024 17:25
Quesito #10
Gent.mi,per la relazione tecnica siamo a richiedervi il seguente ulteriore chiarimento:1) se, ai fini di redigere percorsi formativi mirati, sia possibile meglio specificare i profili professionali richiesti con relative mansioniDistinti saluti.
04/09/2024 11:26
Risposta
Si rinvia all'Allegato 1 al Capitolato Tecnico "Modello di schede identificative delle famiglie professionali per richiesta personale".Il Responsabile Unico del Progetto (Dott.ssa Michela Guasti)